Art. 20.
(Copertura finanziaria).

      1. A valere sulle unità previsionali di base del Ministero dell'interno è istituito un fondo per la realizzazione di quanto previsto a carico del Ministero stesso con gli accordi di cui all'articolo 4, per le spese relative all'Istituto di cui all'articolo 8 e alla corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 19, comma 3, nonché, fino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale,

 

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per quanto previsto dall'articolo 18, comma 3.